Lo Statuto

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI – SEDE

 

Art. 1.

Il Tennis Club Prato è un’associazione sportiva dilettantistica.

Art. 2.

L’Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di natura politica, religiosa e razziale.

Essa si prefigge i seguenti scopi essenziali nell’interesse generale della città di Prato e in quello particolare dei soci:

a) promuovere, disciplinare, migliorare iniziative intese a diffondere la pratica delle attività sportive in genere e particolarmente del tennis; 

b) provvedere all’assistenza culturale e ricreativa dei soci;

c) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare tra i soci i principi ed i legami della solidarietà;

d) dare assistenza collettiva e individuale ai propri soci in tutti i campi onde questi possano conseguire i migliori risultati nell’ambito delle attività sportive;

e) realizzare i fini statutari ed il programma della s.r.l.p.a. Cooperativa Sporting Club di Prato. Per il conseguimento dello scopo sociale, l’Associazione avrà facoltà di svolgere tutte le attività che i suoi organi, nell’ambito delle rispettive competenze, riterranno utili.

Art. 3.

I colori sociali sono: il bianco e l’azzurro.

L’Associazione ha sede in Prato, via Firenze, 95.

 

SOCI

 

Art. 4. 

I soci si distinguono in:

a) FONDATORI: ha diritto di entrare a far parte dell’Associazione, in qualità di socio fondatore, il socio della Cooperativa “Sporting Club” o il rappresentante comune degli eredi del medesimo. La perdita della qualità di socio della Cooperativa “Sporting Club” comporta automaticamente la decadenza dall’Associazione.

b) AGGREGATI: hanno diritto di entrare a far parte dell’Associazione, in qualità di soci aggregati: 1) il coniuge del socio fondatore, purché non legalmente separato: 2) i figli del socio fondatore che, alla data di iscrizione di questi nel libro dei soci della Cooperativa “ Sporting Club”, erano celibi o nubili, e con lui conviventi.

I figli dei soci fondatori conservano la qualità di socio aggregato, anche dopo il matrimonio. Decade il socio aggregato appartenente al nucleo familiare del socio fondatore che cessa di far parte dell’Associazione, per causa diversa dalla morte.

L’ammissione del socio aggregato avviene su richiesta sottoscritta dal socio fondatore del cui nucleo familiare egli fa parte. La responsabilità di tutti gli atti del socio aggregato ricade anche sul socio fondatore del cui nucleo familiare egli fa parte.

c) AGGIUNTI: possono chiedere di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di socio aggiunto:

1) il coniuge, purché non legalmente separato, ed i discendenti legittimi del socio aggregato, figlio di socio fondatore; 2) i genitori conviventi del socio fondatore; 3) i fratelli e le sorelle, celibi o nubili, conviventi, del socio fondatore; 4) quelle persone che svolgono temporaneamente la loro attività lavorativa in uno dei Comuni del mandamento di Prato, con il rispettivo coniuge e figli conviventi.

Sulla domanda di ammissione dell’aspirante socio aggiunto decide inappellabilmente, e senza obbligo di motivazione, il Consiglio direttivo, tenuto conto anche della disponibilità di posti, in relazione alla ricettività della sede sociale e della data della domanda. 

d) ATLETI: una speciale categoria di soci è costituita da quegli atleti che desiderino dedicarsi alla attività agonistica e che siano in possesso di speciali attitudini sportive.

Essi vengono ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo allo scopo di difendere i colori sociali nelle competizioni sportive. Essi possono venire esonerati dal pagamento parziale o totale di qualsiasi tassa, quota o contributo e debbono essere confermati anno per anno.

 

PAGAMENTI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

Art. 5.

Le quote di frequenza si pagano in rate quadrimestrali anticipate. I contributi straordinari sono pagati secondo le modalità stabilite dall’Assemblea. Il socio che, trascorso un mese dalla scadenza dei termini sopra indicati, non abbia corrisposto le somme dovute, è invitato, con lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti. Trascorsi 15 giorni, il Consiglio Direttivo, accertata la morosità, disporrà l’affissione del nome del socio moroso per un mese nell’Albo sociale. Se la morosità persisterà ancora allo scadere di quest’ultimo termine, il Consiglio Direttivo disporrà la radiazione del socio moroso. La disposizione suddetta si applica anche alla morosità riguardante somme dovute dai soci, a qualsiasi titolo, all’Amministrazione dell’Associazione, decorso un mese dall’accertamento del credito. I soci affissi nell’albo dei morosi non hanno diritto di frequentare la sede sociale finché perduri la morosità.

Art. 6.

I soci hanno diritto, non temporaneo, di partecipare alla vita dell’Associazione, di frequentare la sede sociale, di usufruire dei servizi e degli impianti sportivi, secondo le modalità ed alle condizioni previste dal regolamento.

L’uso dei campi di tennis è riservato esclusivamente ai soci iscritti nell’apposito elenco dei soci giocatori. L’iscrizione nell’elenco dei soci giocatori scade il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza di comunicazione scritta, diretta al Consiglio Direttivo, entro il 15 dicembre, essa si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo, con delibera, che verrà affissa nell’albo sociale, dal 15 novembre ai 15 dicembre, determina, tenuto conto del sesso, dell’età e della qualifica dei soci, l’ammontare della tassa di iscrizione annuale nell’elenco dei soci giocatori.

Detta tassa dovrà essere corrisposta, in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 gennaio.

Art. 7.

I soci, debbono essere di buona condotta morale e civile e debbono mantenere in ogni circostanza un contegno serio e dignitoso. Essi hanno l’obbligo di accettare e di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea nonché le norme del Regolamento.

 

DIMISSIONI - DECADENZA - RADIAZIONE

 

Art. 8.

La qualifica di socio si perde: 

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per radiazione.

Art. 9.

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno. Non possono essere prese in considerazione le dimissioni dei soci che non siano in regola con i pagamenti. Il socio dimissionario non potrà più entrare a far parte dell’Associazione. In caso di comprovata necessità il socio può chiedere al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a sospendere il pagamento delle quote sociali per la durata massima di un anno.

Ottenuta l’autorizzazione, il socio, non potrà frequentare la sede sociale durante tutto il periodo di sospensione. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

Art. 10.

A carico del socio che commetta azioni contrarie all’onore, alla morale o al decoro, sia nella sede sociale che fuori, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione o che non osservi il presente statuto ed il regolamento, il Consiglio Direttivo, a seconda della gravità delle infrazioni, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a - censura; b - deplorazione; c - sospensione temporanea; d - radiazione.

Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data, a mezzo di lettera raccomandata, comunicazione all’interessato.

Questi ha facoltà, entro otto giorni dal ricevimento, di proporre reclamo scritto al Collegio dei Probiviri.

La presentazione del reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento disciplinare.

Copia dei provvedimenti disciplinari, esclusa la censura, sarà affissa nell’albo sociale per la durata minima di giorni 15.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 11.

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Probiviri.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 12.

L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto solo i soci fondatori, maggiori di età, purché in regola con le quote sociali. Il socio può farsi rappresentare, con delega stesa in calce all’avviso di convocazione, da altro socio fondatore che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 13.

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti all’Associazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Essa ha il compito:

a) di approvare il bilancio annuale consuntivo e il bilancio preventivo;

b) di approvare la relazione morale, tecnico-finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

c) di eleggere, fra i soci abilitati al voto, i componenti del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Probiviri;

d) di deliberare le modifiche allo Statuto Sociale;

e) di deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Art. 14.

L’Assemblea è annualmente convocata, in via ordinaria, non oltre il 15 febbraio di ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella sede sociale e da inviarsi a ciascun socio almeno cinque (5) giorni prima della riunione. Nell’avviso deve essere indicato il luogo della riunione, nonché l’oggetto degli argomenti che verranno trattati.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dai soci che rappresentino un quarto degli abilitati al voto e previa presentazione dell’oggetto da inserire nell’ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni. Entro tale termine il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 15.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, mezz’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa delibera a maggioranza di voti, salvo che per le modifiche allo Statuto Sociale, per le quali è necessario sia in prima convocazione, che in seconda, la presenza di almeno il 26% più uno dei soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

In occasione dell’Assemblea indetta per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea stessa nomina una Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, composta di cinque membri, non eleggibili, da scegliersi, preferibilmente tra gli ex presidenti, ex consiglieri ed ex probiviri, della Cooperativa “Sporting Club” e dell’Associazione, ha il compito di operare un sondaggio fra i soci, al fine di presentare una lista di candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo. La lista deve essere presentata entro e non oltre venti giorni dall’incarico; il numero dei candidati, inclusi nella lista, non dovrà essere inferiore a nove e superiore a diciotto.

L’elezione del Consiglio Direttivo avverrà, presso la sede dell’Associazione, dal trentesimo giorno al trentottesimo incluso, dalla data dell’Assemblea, secondo le modalità predisposte dall’Assemblea stessa o dalla Commissione elettorale, su delega dell’Assemblea.

La lista, presentata dalla Commissione elettorale, non è vincolante per gli elettori, i quali conservano il diritto di proporre e votare nomi di soci non compresi nella lista.

Eventuali ulteriori liste, per iniziativa di soci, dovranno essere presentate alla Commissione elettorale dal ventunesimo al venticinquesimo giorno dall’Assemblea e dovranno portare la firma di almeno venticinque soci fondatori. Ciascun socio non può essere incluso in più di una lista e può figurare presentatore di una sola lista. I soci presentatori non possono far parte di alcuna lista elettorale. La Commissione elettorale farà affiggere, entro il giorno successivo alla presentazione, le varie liste negli appositi spazi, all’uopo predisposti presso la sede sociale. Art. 16.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario e nelle operazioni di votazione da due scrutatori scelti fra i soci.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su richiesta del Consiglio Direttivo e per delibera dell’Assemblea la votazione avverrà per appello nominale o per scrutinio segreto.

La elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata a scrutinio segreto. Della riunione dell’Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, soci fondatori. Esso dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Essi vengono eletti dall’Assemblea e comunque scadono il girono in cui l’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, sicché ad esso compete decidere su tutte indistintamente le operazioni sociali escluse soltanto quelle che sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente, anche ad uno o più Consiglieri.

Senza derogare alla generalità dei poteri ad esso spettanti, il Consiglio Direttivo, deve, fra l’altro:

a) deliberare circa l’ammissione, le dimissioni, la decadenza dei soci; b) adottare i provvedimenti disciplinari di censura, di deplorazione, di sospensione e di radiazione; c) determinare l’ammontare della tassa di ammissione, delle quote di frequenza annuale, nonché proporre all’Assemblea l’imposizione e la misura dei contributi straordinari; d) compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito atte al raggiungimento degli scopi sociali; e) compiere nell’interesse dell’Associazione qualsiasi atto ed operazione, in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell’Assemblea; f) deliberare il regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione; g) assumere, sospendere e licenziare direttori ed altro personale dipendente e stabilire le relative mansioni; h) compilare il bilancio annuale consuntivo e preventivo e preparare la relazione morale e tecnico-finanziaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; i) deliberare le convocazioni dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria; l) provvedere allo svolgimento dell’attività dell’Associazione; vigilare sul normale funzionamento del circolo sociale con facoltà di nominare periodicamente un socio di ispezione. Il socio di ispezione ha il compito di vigilare sul comportamento dei soci, e del personale dipendente, riferendo al Consiglio Direttivo. 

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo può valersi della collaborazione di singoli soci o di gruppi di soci, costituiti in commissione, cui demanda l’assolvimento di compiti specifici secondo le direttive da esso emanate.

Art. 20.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, il Presidente e distribuisce fra i suoi componenti gli incarichi di vicepresidente, di segretario ed altri specifici incarichi. Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo reputi necessario.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, ed a maggioranza di voti presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 21.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, omette di partecipare a cinque successive sedute, viene, dal Consiglio, dichiarato decaduto dalla carica.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di surrogare con un socio fondatore, nella carica, il Consigliere decaduto, dimissionario o che, per qualsiasi altra causa, ha cessato di far parte del Consiglio medesimo.

La surrogazione può aver luogo per un massimo di tre Consiglieri. Esaurita tale facoltà di surroga, il Consiglio, qualora venissero ancora a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria, per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 22.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi. In caso di suo impedimento, assenza o delega, il vice-presidente ne assume temporaneamente le funzioni. In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti del Consiglio Direttivo al quale saranno sottoposti per la successiva approvazione.

Art. 23.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta dei libri sociali.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 24.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea, tra i soci fondatori. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a mancare dalla carica uno dei Probiviri, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a surrogare il mancante, da scegliersi possibilmente tra gli ex Presidenti dell’Associazione, sino alla riunione della prossima Assemblea.

Art. 25.

I soci e l’Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nonché derivanti da deliberazioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Collegio deciderà tutte quelle controversie che i soci e l’Associazione ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti riguardanti i rapporti sociali o affari intervenuti tra associazione e soci che possano formare oggetto di arbitrato. Il Consiglio Direttivo ed il personale dipendente dell’Associazione sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni ed i chiarimenti di cui venissero richiesti.

I Probiviri decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni formalità, sempre però dopo avere sentito le parti. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, per iscritto, a pena di decadenza, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

 

PATRIMONIO E BILANCIO

 

Art. 26.

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci, intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili, e da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà dell’Associazione.

Art. 27.

L’esercizio sociale, ad eccezione del primo, comincia con il 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 1975.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l’anno successivo.

Il bilancio consuntivo sarà distinto in: a) situazione patrimoniale;

b) rendiconto di gestione.

Almeno cinque giorni prima dell’Assemblea, il bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.

All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 28.

Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea, appositamente convocata, e sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei soci votanti.

Art. 29.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, fra i soci.

All’Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

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